22 marzo 2020 - aggiornamento

Data di pubblicazione:
13 Luglio 2020
Dopo la mia ordinanza n 10 del 19 marzo sulla fruibilità di are a lago e ciclabili, sono uscite altre due ordinanze, una del ministero della Salute e l’altra appena ieri sera del Presidente della Regione Lombardia che si sovrappongono l’un l’altra.
Senza contare il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che mentre scrivo non è ancora pubblicato e quindi operativo.
Siccome già stamattina e pure con la giornata brutta per uscire, alcuni cittadini mi hanno contattato a proposito, volevo cercare di fare un poco di chiarezza su tutte queste norme.

Sulle are verdi, parchi e attività fisica l’Ordinanza Regionale n 514 del 21 marzo, al punto 17 recita che:
E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi,alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresi vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei presi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore ai 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza e domicilio.

Quindi lo sport e le attività motorie sono vietate anche se fatte da soli, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Non si specifica la distanza dalle abitazioni e questo genera incertezza perché  per i comuni piccoli come il nostro, nei pressi può essere anche il comune di residenza come del resto è specificato nella mia ordinanza.
Per quanto riguarda la definizione di “attività motoria”, specificata nell’ordinanza regionale, l’OMG organizzazione mondiale per la sanità definisce attività motoria qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli scheletrici che richiede dispendio di energia superiore a quello in condizione di riposo e quindi anche camminare, passeggiare ecc.
In sostanza passeggiare si può nei pressi delle proprie abitazioni e per analogia alla mia ordinanza quindi nel comune di residenza, ma a Pescate si può al massimo  per un ora al giorno perché nella mia ordinanza esiste un termine di tempo che in quella regionale non esiste.
C’è però nell’ordinanza regionale  una norma più rigida rispetto alla mia, e che quindi deve essere rispettata, che riguarda gli animali da compagnia, i cui proprietari  che li portano  fuori casa devono rimanere a distanza di non oltre 200 metri dalla residenza o dal domicilio.
In ogni caso chi esce deve avere con se un documento di identità.
Quindi in buona sostanza si può camminare sulla ciclabile rimanendo nei pressi della propria abitazione che la mia ordinanza identifica come il comune di Pescate, ma chi ha cani al seguito deve rimanere a 200 metri massimo di distanza dalla propria abitazione in osservanza all'ordinanza regionale.
Credo comunque che nei prossimi giorni sulla frase "Nei pressi delle proprie abitazioni" usciranno interpretazioni  anche sull’ordinanza regionale  che nel caso porterò all’attenzione dei cittadini, non nascondendo però il fatto che tra provvedimenti governativi, ordinanze comunali, regionali, del ministro della Salute e disposizioni prefettizie, per il cittadino diventa sempre più difficile capire cosa può fare o non fare senza incorrere in sanzioni anche pesanti.
Vale sempre comunque il solito e seguente consiglio: Restate in casa.
A stasera.

AGGIORNAMENTO
Dopo la giornataccia di ieri con due nuovi casi ufficiali di Covid-19 tra la cittadinanza, la comunicazione odierna della Prefettura lascia invariata la situazione.
Restano quindi 3 (tre) i casi di Covid-19 a Pescate.
A domani


 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 18 Settembre 2023